COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – campionato Regionale Femminile serie C – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 4/ 3 CAMPOGALLIANO – NUOVA A.C.F. LUGO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - campionato Regionale Femminile serie C - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 4/ 3 CAMPOGALLIANO - NUOVA A.C.F. LUGO Il Giudice Sportivo, rilevato preliminarmente che il preannuncio di reclamo, pur non annotato sul C.U. n.36 del 10/04/2003, risulta tempestivamente inviato dalla soc.NUOVA A.C.F.LUGO, come da telefax inviato il 7/4/2003. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc.NUOVA A.C.F. LUGO, con il quale si deduce che la mancata disputa della gara, di cui in oggetto, deve addebitarsi ad una inadeguata segnalazione da parte degli organi competenti (Comunicati Ufficiali) in merito all'orario di svolgimento della gara, in quanto la segnalazione si limita solo ad un trafiletto. Rilevato che la comunicazione della disputa delle gare interne della soc.CAMPOGALLIANO risulta adeguatamente segnalata e leggibile a pag.100 del C.U. n.9 del 26/09/2002. Osserva questo G.S. poichè i comunicati ufficiali hanno il compito di portare a conoscenza degli interessati tutte le comunicazioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale, non può essere invocata la "buona fede" della soc. NUOVA A.C.F. LUGO per una non adeguata segnalazione sul comunicato ufficiale. P.T.M. delibera di respingere il reclamo proposto dalla soc. NUOVA A.C.F.LUGO e addebita la tassa reclamo. Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la soc.NUOVA A.C.F.LUGO non si è presentata per la disputa della gara, visti gli artt.12 C.G.S. e 53 NOIF, delibera di infliggere alla soc.NUOVA A.C.F.LUGO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di Euro 52,00 (Prima RinUncia).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it