COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.LANGHIRANO avverso squalifica al 14.12.2002 all.ZIVERI GIANFRANCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara CASALESE-LANGHIRANO del 12.10.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.LANGHIRANO avverso squalifica al 14.12.2002 all.ZIVERI GIANFRANCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara CASALESE-LANGHIRANO del 12.10.2002 L'A.C.LANGHIRANO ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe facendo presente che l'all.ZIVERI non ha protestato nei confronti dell'arbitro, in quanto impegnato ad effettuare un cambio nella propria squadra e che "nessuna frase irriguardosa è stata rivolta al direttore di gara neppure al 33 del secondo tempo quando lo ZIVERI, trovandosi dietro la porta, ancora incredulo per quanto accaduto, chiedeva in modo molto civile al direttore di gara, il perché del proprio allontanamento. Non si capisce quindi tutto questo accanimento nel denunciare fatti non reali, che hanno portato ad una squalifica del tutto immotivata". Chiede una forte riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di avere allontanato dal terreno di gioco l'all.ZIVERI che aveva protestato platealmente e gli aveva rivolto una frase offensive, e che lo stesso, rientrato in campo, dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, reiterava gravemente le proteste, cercando anche di avvicinarglisi, impeditone dall'intervento degli addetti al servizio d'ordine, ritardando la ripresa del gioco; - ritenuto, comunque, che il riprovevole comportamento messo in atto dall'all.ZIVERI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.11.2002 la squalifica dell'all.ZIVERI GIANFRANCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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