COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VISPORT 2000 avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara VISPORT 2000 – MASSALOMBARDA del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VISPORT 2000 avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara VISPORT 2000 - MASSALOMBARDA del 21.12.2003 L'A.C.VISPORT 2000, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ammettendo che il calc.NANNI, "abbia attinto con uno sputo al volto un giocatore avversario", ma la reazione negativa del calciatore è stata causata dall'aver ricevuto, poco prima, uno sputo sul volto dallo stesso giocatore avversario, con offese rivolte a lui ed alla sua famiglia. Il calc.NANNI è un giovane "e se non giustificabile, ma certamente da capire il suo stato d'animo che ha causato il fatto. Lo stesso giocatore inesperto è caduto nella trappola tesagli dal giocatore avversario, essendo stato provocato ed umiliato". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere visto chiaramente, da breve distanza, il calc.NANNI sputare verso un calciatore avversario, raggiungendolo al viso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.NANNI GIACOMO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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