COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.ROMAGNA LINEA SPORT avverso squalifica per 3 giornate calc.MAURIZI CRISTIAN ed al 29.2.2004 calc.BOLOGNESI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 17.12.2003 gara POL.ROMAGNA – PREMILCUORE del 14.12.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.ROMAGNA LINEA SPORT
avverso squalifica per 3 giornate calc.MAURIZI CRISTIAN ed al 29.2.2004 calc.BOLOGNESI
FRANCESCO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 17.12.2003
gara POL.ROMAGNA - PREMILCUORE del 14.12.2003
La POL.ROMAGNA LINEA SPORT, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i
provvedimenti sopra indicati affermando che : 1) il calc.MAURIZI "una volta sostituito si è addirittura allontanato dallo
stadio è impossibile che lo stesso sia stato riconosciuto dal direttore di gara come persona che dall'esterno della rete
rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro"; 2) il calc.BOLOGNESE "ha si offeso il direttore di gara, ma non
lo ha toccato, anzi è rimasto sempre a distanza dallo stesso". Chiede una riduzione della sanzione a carico del
calc.BOLOGNESI e l'annullamento di quella a carico del calc.MAURIZI.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- sentito a chiarimenti l'arbitro, che ha ribadito : 1) di avere riconosciuto, senza ombra di dubbio nel
calc.MAURIZI, la persona, di corporatura assai robusta con borsa e tuta della società, che, a fine gara, esternamente al
recinto di gioco, gli indirizzava reiterate frasi offensive; 2) che il calc.BOLOGNESI , a gioco fermo, venendo verso di lui di
corsa, protestando, lo spingeva con le mani al petto, senza violenza, facendolo arretrare di circa un metro;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.BOLOGNESI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 17.2.2004 la squalifica del calc.BOLOGNESI FRANCESCO e di confermare la
squalifica per 3 giornate del calc.MAURIZI CRISTIAN.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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