COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it CAMPIONATO REG.LE JUNIORES CALCIO A CINQUE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 1/2004 FUTSAL CESENA 2000 – CEISA GATTEO CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it CAMPIONATO REG.LE JUNIORES CALCIO A CINQUE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 1/2004 FUTSAL CESENA 2000 - CEISA GATTEO CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo rileva dal rapporto di gara che l'arbitro ha dovuto sospendere la gara al 34' del secondo tempo perche' un calciatore ferrava un pugno al volto di un giocatore avversario. A seguito di cio' i giocatori di entrambe le squadre davano luogo ad una vera e propria rissa ove i giocatori si spintonavano, si scalciavano, si insultavano e si picchiavano duramente tra loro. Sono risultati inutili i tentativi dei dirigenti di entrambe le squadre di sedare la rissa. Nel frattempo una decina di spettatori entravano indebitamente sul terreno di gioco nel tentativo di calmare la situazione. L'arbitro, visto che mancavano le condizioni per proseguire la manifestazione, sospendeva la gara. Osserva questo G.S.: I fatti descritti emergono in maniera univoca ed incontestabile dagli atti di gara, fonte privilegiata per il Giudice Sportivo (Art. 31 c.g.s.) ed alla luce dei quali egli assume le proprie determinazioni, secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Da quanto detto, risulta dimostrato che non è stato possibile svolgere e concludere regolarmente la gara per il comportamento dei calciatori di entrambe le squadre; conseguentemente di esso sono chiamate a rispondere, in virtu' del principio di responsabilita' oggettiva, enterambe le societa'. Trova, peraltro, dovuta applicazione la disposizione di cui all'art.12 comma 1) c.g.s. in forza della quale infligge alle societa' FUTSAL CESENA 2000 e CEISA GATTEO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6. Tale decisione e' supportata dalla C.A.F. che in analogo caso ha stabilito: "La rissa consiste in una generalizzata collutazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di offendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad esso dato origine. Infatti, se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori, ma in una vera propria rissa, la responsabilità di questa va evidenziata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata. Giova a tale proposito, ricordare che si verte in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari, di modo che la differenza di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio". (com. uff. n. 5/C del 24.08.1989 - appello Pol. Ginestra; com. uff. n. 18/C del 03.02.1982- appello Pol.Riolese). Inoltre il G.S. infligge al calciatore PINO GUSTAVO della SOC. CEISA GATTEO CALCIO A 5 la squalifica FINO AL 14.03.04 per essere stato la causa iniziale dei fatti sopraesposti.
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