COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico S.S.VERGATO 1998 – Campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico S.S.VERGATO 1998 - Campionato di II^ categoria Con nota 17.12.2003 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito a questa C.D., ai sensi dell'art. 25 del C.G.S., la società sopra indicata perché risponda della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in ordine alla richiesta di tesseramento del calciatore MAALAL MOHAMED, per aver allegato alla documentazione una dichiarazione contenente l'attestazione che il calciatore non era mai stato tesserato in precedenza presso Federazioni Estere, rivelatasi poi non conforme alla realtà, in quanto, per lo stesso calciatore, relativamente a stagioni sportive precedenti, era stato richiesto il "transfert" internazionale alla Federazione Estera di competenza. Regolarmente notificato l' atto di contestazione, la S.S.VERGATO 1998 ha controdedotto affermando di essere stata indotta all'errore dal fatto che il calciatore sopra indicato "non ha ancora una proprietà di lingua italiana corretta. Infatti sentito poi successivamente, lui stesso ha dichiarato di aver inteso di non aver mai giocato in una società italiana, mentre era consapevole di essere stato tesserato per la Federazione Tunisina". Chiede, inoltre, di essere sentita La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni addotte dalla S.S.VERGATO 1998, ribadite in questa sede dal proprio rappresentante, ragioni che, comunque, non la esimono dalle acclarate responsabilità in ordine a quanto contestatole, con riferimento alla violazione dell'art. 1 comma 1° del C.G.S.; - visto l'art. 13 del succitato C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere alla S.S.VERGATO 1998 un'ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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