COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA CASTELNUOVO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.NATALE MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara CASTELNUOVO – VIRTUS TOREGLIA del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA CASTELNUOVO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.NATALE MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara CASTELNUOVO - VIRTUS TOREGLIA del 21.12.2003 Il CASTELNUOVO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che "non è stata compiuta nessuna violenza da parte di NATALE MANUEL nei confronti dell'avversario, se non per tenere l'equilibrio e continuare la corsa" e "al momento dell'espulsione i due giocatori sono usciti insieme dal campo protestando per l'espulsione, ma non litigando tra di loro". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere rilevato, da breve distanza, il pugno al ventre inferto volontariamente dal calc.NATALE ad un avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.NATALE MANUEL. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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