COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PORTA STIERA avverso inibizione all’8.3.2004 dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e add.serv.ord.sost.FRABETTI MASSIMO e MATTEUZZI MARIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 dell’11.12.2003 gara PORTA STIERA – RAINBOW del 7.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PORTA STIERA avverso inibizione all'8.3.2004 dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e add.serv.ord.sost.FRABETTI MASSIMO e MATTEUZZI MARIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 dell'11.12.2003 gara PORTA STIERA - RAINBOW del 7.12.2003 La S.S.PORTA STIERA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente "che l'arbitro, nel compilare il rapporto di gara, ha male interpretato la disperazione dei dirigenti per essere stati raggiunti sul pareggio al 94° minuto. Nessun dirigente ha offeso alcuno, tanto meno l'arbitro o i giocatori avversari durante il secondo tempo. Se effettivamente hanno calciato la rete è stato per sfogare il disappunto per il raggiunto pareggio da parte degli avversari, fermo restando che tale cosa non risulta. Vero è che l'arbitro è stato fatto oggetto, dai sostenitori presenti in tribuna, di frasi offensive e , per queste offese si pensava che la società venisse sanzionata con una ammenda". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il dir.acc.uff.PREVIATI e gli add.serv.ord.sost.FRABETTI e MATTEUZZI : 1) durante il secondo tempo, all'esterno del campo di gioco, ad alta voce, rivolgevano all'arbitro ed ai giocatori della squadra avversaria frasi gravemente offensive; 2) dopo la segnatura di una rete da parte dell'A.C.RAINBOW calciavano la rete di recinzione e vi si arrampicavano; 3) reiteravano, i soli PREVIATI e FRABETTI, le offese a fine gara; - valutato il riprovevole comportamento messo in atto dai predetti, anche in relazione alle specifiche importanti mansioni loro assegnate; - ritenuto, comunque, che la sanzione a carico dell'add.serv.ord.sost.MATTEUZZI possa essere più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre all'8.2.2004 l'inibizione dell'add.serv.ord.sost.MATTEUZZI MARIO e di confermare l'inibizione all'8.3.2004 del dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e dell'add.serv.ord.sost.FRABETTI MASSIMO. NUlla dispone per la tassa, non versata.
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