COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.RUMAGNA avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 dell’11.12.2003 gara S.ANNA – RUMAGNA del 28.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.RUMAGNA avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 dell'11.12.2003 gara S.ANNA - RUMAGNA del 28.11.2003 La POL.RUMAGNA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto, contestando il rigetto per vizio di forma operato dal G.S. del C.P. di Ravenna in ordine al reclamo a questi inoltrato, perché "non vertendo sul risultato della gara in quanto si chiedeva la ripetizione e non la vittoria a tavolino" per irregolarità del pallone di gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che il reclamo in primo grado, nel richiedere la ripetizione della gara normalmente terminata con un risultato conseguito sul campo, coinvolgendo l'interesse della squadra controparte, implicava l'osservanza dei precetti di cui agli artt.29 e 42 del C.G.S.; - preso atto che a quanto sopra non è stato ottemperato da parte della POL.RUMAGNA; - visto l'art. 32 comma 7 del citato C.G.S.(Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado), - dichiara inammissibile il ricorso della POL.RUMAGNA, confermando il risultato acquisito sul campo (S.ANNA 2 - RUMAGNA 1). Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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