COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BEVILACQUESE avverso squalifica al 14.3.2004 all.CESTARI SERGIO, inibizione al 29.2.2004 ass.PARESCHI PALLIANO, al 14.3.2004 mass.GIANAZZI PIETRO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 24.12.2003 gara DOSSESE – BEVILACQUESE del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BEVILACQUESE avverso squalifica al 14.3.2004 all.CESTARI SERGIO, inibizione al 29.2.2004 ass.PARESCHI PALLIANO, al 14.3.2004 mass.GIANAZZI PIETRO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 24.12.2003 gara DOSSESE - BEVILACQUESE del 21.12.2003 Il ricorso della POL.BEVILACQUESE, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame perché proposto, il 10.1.2004, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla POL. BEVILACQUESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it