COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 18/ 1/2004 VIRTUS VILLA – SCOT DUE EMME
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°27 del 28/01/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PROMOZIONE
gara del 18/ 1/2004 VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 21.01.2004,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. SCOT
DUE EMME con il quale invoca la ripetizione della gara per aver l'arbitro interpretato in
maniera errata il regolamento che avrebbe influito sulla regolarita' di svolgimento della
gara medesima. Rilevato che la regola 5 del gioco del calcio stabilisce
l'inappellabilita' delle decisioni adottate dal direttore di gara per questioni di fatto
relative al gioco e per quanto concerne il risultato della gara. Considerato, pertanto,
che le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale e dal
supplemento cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata (art. 31 C.G.S.).
Osserva questo G.S.:
Premesso che non viene presa visione della videocassetta in quanto l'art. 31
lettera c) comma c1) in ordine alla regolarita' dello svolgimento della gara i
procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli
eventuali supplementi, nonche' di atti ufficiali trasmessi da organi della F.I.G.C.,
dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
L'art. 24 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima
istanza, sulla regolarita' dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che
investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano
devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della regola 5 del
Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d'esame da parte di questo Giudice Sportivo
il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta
applicazione delle regole tecniche o me o; se non l'arbitro nel suo referto non abbia
esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
delibera:
Di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con
il seguente punteggio:
VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME 4 - 2.
Di addebitare alla soc. SCOT DUE EMME la tassa reclamo.