COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 18/ 1/2004 VIRTUS VILLA – SCOT DUE EMME

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 18/ 1/2004 VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 21.01.2004, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. SCOT DUE EMME con il quale invoca la ripetizione della gara per aver l'arbitro interpretato in maniera errata il regolamento che avrebbe influito sulla regolarita' di svolgimento della gara medesima. Rilevato che la regola 5 del gioco del calcio stabilisce l'inappellabilita' delle decisioni adottate dal direttore di gara per questioni di fatto relative al gioco e per quanto concerne il risultato della gara. Considerato, pertanto, che le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale e dal supplemento cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata (art. 31 C.G.S.). Osserva questo G.S.: Premesso che non viene presa visione della videocassetta in quanto l'art. 31 lettera c) comma c1) in ordine alla regolarita' dello svolgimento della gara i procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonche' di atti ufficiali trasmessi da organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati. L'art. 24 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarita' dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d'esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o me o; se non l'arbitro nel suo referto non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. delibera: Di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME 4 - 2. Di addebitare alla soc. SCOT DUE EMME la tassa reclamo.
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