COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°28 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.ARCETANA avverso squalifica per 3 giornate calc.FENUTA DONATO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara ARCETANA – ANZOLAVINO del 18.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°28 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.ARCETANA avverso squalifica per 3 giornate calc.FENUTA DONATO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara ARCETANA - ANZOLAVINO del 18.1.2004 L'A.S.C.ARCETANA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento ritenendolo sproporzionato rispetto all'accaduto e ad altri provvedimenti per comportamenti più gravi. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.FENUTA, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, rivolgeva reiterate offese al direttore di gara e doveva essere accompagnato fuori del campo, a forza, dal dirigente addetto all'arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la sconfitta per 3 giornate del calc.FENUTA DONATO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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