COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°28bis del 05/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. della delibera del G.S. del C.P. di Piacenza riguardante la squalifica per 2 giornate a carico del calc.BALDANTI ALESSANDRO,tess.U.S.MARSAGLIA relativamente alla gara MARSAGLIA-SALICETESE del 25.1.2004 valevole per il campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°28bis del 05/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. della delibera del G.S. del C.P. di Piacenza riguardante la squalifica per 2 giornate a carico del calc.BALDANTI ALESSANDRO,tess.U.S.MARSAGLIA relativamente alla gara MARSAGLIA-SALICETESE del 25.1.2004 valevole per il campionato di II^ categoria Il Presidente del C.R.E.R., avvalendosi delle norme previste dall'art.40 comma 9 del C.G.S., richiamati gli atti concernenti la gara sopra indicata, ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare sopra indicato assunto in primo grado a carico del calc.BALDANTI ALESSANDRO, tess.U.S.MARSAGLIA, dichiarata nulla la decisione del G.S. del C.P.di Piacenza, ha investito questa C.D. per un nuovo procedimento di primo grado. La Commissione, - esaminati gli atti ufficiali ; - preso atto che dal dettagliato referto di gara non si rilevano riferimenti a comportamenti irregolari assunti dal calc.BALDANTI; - atteso che il provvedimento disciplinare di squalifica per 2 giornate del calc.BALDANTI è stato assunto dal G.S. del C.P. di PIACENZA, disattendendo quanto prescritto dagli artt.24 e 31 del C.G.S., sulla base di una dichiarazione di un calciatore della Pol.Salicetese consegnata a fine gara all'arbitro, d e l i b e r a - di confermare la dichiarazione di nullità del provvedimento già espressa dal Presidente del C.R.E.R., annullando la squalifica per 2 giornate del calc.BALDANTI ALESSANDRO . Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it