COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Prima categoria gara del 1/ 2/2004 OSTERIA GRANDE – FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Prima categoria
gara del 1/ 2/2004 OSTERIA GRANDE - FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA
Il giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 28 del 4/2/04 e la
sospensione a suo tempo comminata, rileva dal rapporto di gara che l'arbitro ha dovuto
sospendere la gara al 48° del secondo tempo, perchè, dopo aver sancito un calcio di
punizione e aver espulso l'autore del fallo (Cavina Simone soc. Osteria Grande) il
calciatore (Mborja Sandro soc.Lavezzola) colui che subiva il fallo si scagliava contro
l'autore del fallo stesso (Cavina Simone) colpendolo con pugni e calci.
A seguito di ciò i calciatori di entrambe le squadre, compreso i panchinari e il
dirigente addetto alla forza pubblica sostitutiva della soc.Osteria Grande e il
massaggiatore della soc.Lavezzola davano luogo ad una vera e propria rissa ove i
giocatori e i dirigenti si spintonavano, si scalciavano e, si picchiavano duramente tra
loro. Nel frattempo entravano nel terreno di gioco alcune persone che si univano alla
rissa. A questo punto la rissa era diventata talmente violenta che risultava impossibile
distinguere chi stava intervenendo per sedarla e chi invece la stava alimentando. Sono
risultati inutili i tentativi con l'aiuto dei capitani delle due squadre a ristabilire la
tranquillità. L'arbitro, visto che mancavano le condizioni per proseguire la
manifestazione, comunicava ai capitani la sospensione definitiva della gara.
Osserva questo G.S.:
i fatti descritti emergono in maniera univoca ed incontestabile dagli atti di
gara, fonte privilegiata per il Giudice Sportivo (art.31 C.G.S.) ed alla luce dei quali
egli assume le proprie determinazioni, secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.
Da quanto detto, risulta dimostrato che non è stato possibile svolgere e concludere
regolarmente la gara per il comportamento dei tesserati di entrambe le squadre:
conseguentemente di esso sono chiamate a rispondere in virtù del principio di
responsabilità oggettiva entrambe le società. Trova, peraltro, dovuta applicazione la
disposizione di cui all'art.12, comma 1 C.G.S. in forza della quale infligge alle due
società Osteria Grande e Lavezzola la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3. Tale decisione è supportata dalla C.A.F. che, in caso analogo,ha
stabilito: "la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina eccitazione degli animi dei litiganti, mossi
tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di offendersi reciprocamente. Una volta accertata la
verificazione di una rissa in campo, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad esso dato origine. Infatti, se
l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori, ma in una vera e propria rissa,
la responsabilità di questa và evidenziata nel fatto di avervi partecipato, non già solo ad nell'averla provocata.
Giova a tal proposito, ricordare che si verte in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari, di
modo che la differenza di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio".(C.U.n.5/C del
24.08,1989-Appello Pol. Ginestra - Com. Uff. n°18/C del 03.02.1982- Appello Pol.Riolese).