COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Prima categoria gara del 1/ 2/2004 OSTERIA GRANDE – FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Prima categoria gara del 1/ 2/2004 OSTERIA GRANDE - FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA Il giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 28 del 4/2/04 e la sospensione a suo tempo comminata, rileva dal rapporto di gara che l'arbitro ha dovuto sospendere la gara al 48° del secondo tempo, perchè, dopo aver sancito un calcio di punizione e aver espulso l'autore del fallo (Cavina Simone soc. Osteria Grande) il calciatore (Mborja Sandro soc.Lavezzola) colui che subiva il fallo si scagliava contro l'autore del fallo stesso (Cavina Simone) colpendolo con pugni e calci. A seguito di ciò i calciatori di entrambe le squadre, compreso i panchinari e il dirigente addetto alla forza pubblica sostitutiva della soc.Osteria Grande e il massaggiatore della soc.Lavezzola davano luogo ad una vera e propria rissa ove i giocatori e i dirigenti si spintonavano, si scalciavano e, si picchiavano duramente tra loro. Nel frattempo entravano nel terreno di gioco alcune persone che si univano alla rissa. A questo punto la rissa era diventata talmente violenta che risultava impossibile distinguere chi stava intervenendo per sedarla e chi invece la stava alimentando. Sono risultati inutili i tentativi con l'aiuto dei capitani delle due squadre a ristabilire la tranquillità. L'arbitro, visto che mancavano le condizioni per proseguire la manifestazione, comunicava ai capitani la sospensione definitiva della gara. Osserva questo G.S.: i fatti descritti emergono in maniera univoca ed incontestabile dagli atti di gara, fonte privilegiata per il Giudice Sportivo (art.31 C.G.S.) ed alla luce dei quali egli assume le proprie determinazioni, secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Da quanto detto, risulta dimostrato che non è stato possibile svolgere e concludere regolarmente la gara per il comportamento dei tesserati di entrambe le squadre: conseguentemente di esso sono chiamate a rispondere in virtù del principio di responsabilità oggettiva entrambe le società. Trova, peraltro, dovuta applicazione la disposizione di cui all'art.12, comma 1 C.G.S. in forza della quale infligge alle due società Osteria Grande e Lavezzola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tale decisione è supportata dalla C.A.F. che, in caso analogo,ha stabilito: "la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di offendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad esso dato origine. Infatti, se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa và evidenziata nel fatto di avervi partecipato, non già solo ad nell'averla provocata. Giova a tal proposito, ricordare che si verte in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari, di modo che la differenza di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio".(C.U.n.5/C del 24.08,1989-Appello Pol. Ginestra - Com. Uff. n°18/C del 03.02.1982- Appello Pol.Riolese).
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