COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS avverso squalifica al 25.3.2004 calc.AMBROSANO LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 28.1.2004 gara PONTOLLIESE – SAN SECONDO del 25.1.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS
avverso squalifica al 25.3.2004 calc.AMBROSANO LUCA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 28.1.2004
gara PONTOLLIESE – SAN SECONDO del 25.1.2004
L’A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il
provvedimento sopra indicato affermando che il calc.AMBROSANO “si è limitato a passare accanto all’Arbitro, sul lato
destro del medesimo, toccandolo leggermente sull’avambraccio destro e limitandosi a chiedergli il perché dell’avvenuta
convalida di una rete realizzata al 97° minuto. Il parlare a qualcuno, appoggiando la propria mano sull’avambraccio, rientra
nella consuetudine sociale allorché si tratti di evidenziare una propria legittima richiesta nel contesto di un
momento particolarmente concitato della gara in essere”. Propone che vengano ascoltati due testimoni e l’acquisizione agli
atti di una cassetta audiovisiva e chiede la totale riforma della decisione impugnata o, in subordine, una riduzione della
stessa.
La Commissione,
- premesso che non viene presa in esame la richiesta di sentire i due testi, in quanto i procedimenti si
svolgono sulla base dei documenti ufficiali, così come non viene acquisita agli atti la cassetta audiovisiva in quanto non
ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art.31 lett.A) a2 e a4 del C.G.S.;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito
che mentre stava raggiungendo il centro del campo, dopo la convalida di una rete del San Secondo, il calc.AMBROSANO lo
spingeva con le mani alla schiena, spostandolo di circa un metro, senza procurargli dolore, rivolgendogli nel contempo
ripetute frasi offensive e scurrili, venendo conseguentemente espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 25.3.2004 del calc.AMBROSANO LUCA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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