COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara VIRTUS VILLA – SCOT DUE EMME del 18.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME del 18.1.2004 L'U.S.SCOT DUE EMME, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato, che ha respinto un precedente reclamo sulla irregolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Sostiene, come già fatto in primo grado, che l'arbitro, a seguito di puntuale segnalazione di un assistente, dapprima manifestava l'intenzione di concedere un calcio di rigore a favore dell'U.S.SCOT DUE EMME, ma dopo avere conversato lungamente con lo stesso assistente, attorniati dai giocatori della Virtus Villa che protestavano comunicava "ai giocatori in campo di ambedue le squadre che non potendo identificare il numero del giocatore del Virtus Villa che ha commesso il fallo, non è possibile concedere il calcio di rigore" e faceva riprendere il gioco con una palla a due, tra lo sgomento generale. "Egli poteva prendere qualsiasi decisione tecnica (smentire il guardalinee, concedere fallo di mano a favore del Virtus Villa invertendolo), ma dopo aver pronunciato tali parole davanti a tutti, riconoscendo il fallo ma non volendolo punire, e facendo riprendere il gioco con una palla a due, è uscito indiscutibilmente dalle sue inappellabili facoltà, inoltrandosi in un vicolo cieco che fa pensare a malafede sbattuta in faccia all'U.S.SCOT DUE EMME con vistosa arroganza. L'arbitro ha potere esecutivo, non legislativo". Contesta i richiami fatti dal G.S. agli artt.24 e 31 del C.G.S. nonché alla regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio e chiede la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - riscontrato che la copia del reclamo rivolto al primo giudice, così come quella relativo al presente procedimento, da far pervenire alla controparte come prescritto dall’art.42 del C.G.S., sono state inviate ad un indirizzo (A.S.Virtus Villa- C.P.10-loc.Villa Verucchio-47900 Rimini) diverso da quello indicato sul foglio di censimento per l’inoltro della corrispondenza e riportato sull’Annuario delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 inviato dal C.R.E.R. a tutte le società dipendenti (A.S.Virtus Villa-c/o CMV-via Provinciale Nord 3374-47826 Villa Verucchio); - ritenuto che l’inosservanza del richiamato art.42 comporti una irregolare instaurazione del contraddittorio e la conseguente nullità del procedimento di primo grado, - visto l’art. 32 commi 4 e 7 del C.G.S., d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S.SCOT DUE EMME rivolto al G.S. e, conseguentemente, anche il presente inviato alla C.D., confermando il risultato acquisito sul campo : VIRTUS VILLA 4 – SCOT DUE EMME 2. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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