COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C. P.V.B.VALNURE avverso squalifica per 3 giornate calc.FOPPIANI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 dell’11.2.2004 gara CASALESE – VALNURE dell’8.2.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C. P.V.B.VALNURE
avverso squalifica per 3 giornate calc.FOPPIANI LUCA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 dell’11.2.2004
gara CASALESE – VALNURE dell’8.2.2004
L’A.C. P.V.B.VALNURE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato “parzialmente
giustificando il comportamento del calciatore che, a torto o ragione, si riteneva in quel momento vittima, ancora
una volta, delle decisioni dei Direttori di gara che, nelle ultime gare avevano penalizzato la propria squadra”.
“Sebbene deprecabile il comportamento nella circostanza del calciatore, visto il momento agonistico, la
stanchezza che offusca il lume della ragione e tenendo conto del comportamento corretto tenuto per tutto il
campionato”, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione, visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine della gara, mentre l’arbitro
si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, il calc.FOPPIANI gli indirizzava, a gran voce, ripetuti epiteti offensivi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FOPPIANI
LUCA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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