COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA 2 P CALCIO BETTOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.LEONARDI MASSIMO, per 5 giornate calc.VALLA DAVIDE , per 6 giornate calc.BELLINGERI PAOLO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 dell’11.2.2004 gara FIDENTINA – BETTOLA del 4.2.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA 2 P CALCIO BETTOLA
avverso squalifica per 3 giornate calc.LEONARDI MASSIMO, per 5 giornate calc.VALLA
DAVIDE , per 6 giornate calc.BELLINGERI PAOLO e ammenda € 150 per intemperanze
sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 dell’11.2.2004
gara FIDENTINA – BETTOLA del 4.2.2004
La società 2 P CALCIO BETTOLA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo
presente che l’arbitro “dopo aver espulso un calciatore, veniva attorniato da alcuni giocatori, fra i quali il
LEONARDI, che rappresentavano al Direttore di gara le proprie rimostranze e per l’espulsione e per la
concessione del calcio di rigore. Chiariamo che il Direttore di Gara non veniva volontariamente spintonato né
sfiorato da alcun tesserato, né tantomeno dal BELLINGERI e dal VALLA che, al fischio di chiusura,
raggiungevano tranquillamente gli spogliatoi, non potendo pertanto compiere gli atti a loro contestati”. “Al
termine della gara l’arbitro, all’uscita dal terreno di gioco veniva pesantemente apostrofata dal pubblico
presente che non lanciava in campo alcunché, meno che meno sassi difficilmente reperibili in area
completamente asfaltata”. Chiede “in via principale l’annullamento delle sanzioni comminate al BELLINGERI ed
al VALLA, per non aver commesso i fatti contestati e dell’ammenda per non essere avvenuti i fatti contestati” e
“in via subordinata la riduzione delle stesse sanzioni al minimo edittale”.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda di € 150 non viene presa in esame,
trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett.d) del C.G.S. (Non sono
impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150 per le Società partecipanti ai
campionati di I^ categoria), parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che, al fischio di chiusura della gara, un gruppetto di giocatori della 2 P CALCIO BETTOLA le si
avvicinavano protestando, ed i calc.BELLINGERI, capitano del 2 P CALCIO BETTOLA, e VALLA , spingendola
leggermente con le mani alle spalle, le rivolgevano ripetuti epiteti offensivi e che, successivamente, mentre
stava raggiungendo lo spogliatoio, il calc.LEONARDI le rivolgeva una frase gravemente offensiva;
- ritenuto che il comportamento dei calc.BELLINGERI e VALLA possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 5 le giornate di squalifica del calc.BELLINGERI PAOLO ed a 4 le giornate di
squalifica del calc.VALLA DAVIDE, confermando gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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