COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN PROSPERO avverso squalifica al 30.12.2004 calc.VINCENTI GIOVANNI, al 26.3.2004 all.DONATINI LORIS e mass.BRIENZA PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004 gara SESTO IMOLESE – SAN PROSPERO del 25.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN PROSPERO avverso squalifica al 30.12.2004 calc.VINCENTI GIOVANNI, al 26.3.2004 all.DONATINI LORIS e mass.BRIENZA PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004 gara SESTO IMOLESE – SAN PROSPERO del 25.1.2004 La POL. SAN PROSPERO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che : 1) il calc.VINCENTI, provocato dall’allenatore avversario al fischio finale cercava la colluttazione con lo stesso rivolgendogli minacce; il VINCENTI non riusciva nell’intento di aggressione in quanto bloccato da tesserati sia del San Prospero che del Sesto Imolese. VINCENTI, infine, non ha rivolto frasi minacciose o aggressioni di qualunque genere all’arbitro, poiché il suo nervosismo era rivolto unicamente all’allenatore avversario; 2) l’all.DONATINI ed il mass.BRIENZA “hanno solo cercato di sedare gli animi e non hanno assolutamente e volutamente impedito all’arbitro di vedere i fatti; siffatto comportamento non ci pare assolutamente da punire”. Gli stessi dichiarano che considerato il nervosismo del calc.VINCENTI nei confronti dell’allenatore avversario, al fischio finale si sono interposti fra i litiganti e l’arbitro con l’unico scopo di cercare di evitare che la situazione degenerasse. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, a fine gara : 1) si avvedeva che il calc.VINCENTI, attorniato da tesserati della Pol.Sesto Imolese, era fortemente agitato e gridava frasi minacciose, venendo trattenuto a forza; 2) cercava di avvicinarsi al gruppetto per accertarsi di quanto stava accadendo, ma veniva accostato dai sigg.DONATINI e BRIENZA, che lo invitavano a non avvicinarsi al fine di salvaguardare la sua incolumità e lo trattenevano, ponendoglisi davanti; 3) il calc.VINCENTI, avvicinatoglisi, rivolgendogli frasi di sfida, lo afferrava ad un braccio, senza procurargli dolore, mentre proseguivano per alcuni metri, finché non veniva allontanato da componenti di entrambe le società; - ritenuto che i comportamenti dei sigg.DONATINI e BRIENZA, così come quello, pur biasimevole del calc.VINCENTI, possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre al 30.8.2004 la squalifica del calc.VINCENTI GIOVANNI ed al 26.2.2004 le squalifiche dell’all.DONATINI LORIS e del mass.BRIENZA PASQUALE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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