COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 6 giornate calc.BRAVACCINI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 18.2.2004 gara JUVENES DOGANA – SPORTIVA BAGNESE del 15.2.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 6 giornate calc.BRAVACCINI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 18.2.2004 gara JUVENES DOGANA – SPORTIVA BAGNESE del 15.2.2004 La Società SPORTIVA BAGNESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando, dapprima, che l’espulsione del calc.BRAVACCINI è avvenuta “su un’evidente richiesta di un giocatore della squadra avversaria, che ha esasperato un gesto di stizza del BRAVACCINI, facendolo apparire come una vera e propria aggressione” e, quasi accogliendo la richiesta, l’arbitro estraeva il cartellino rosso. “BRAVACCINI, come ad implorare la non espulsione posa la sua mano su quella dell’arbitro, sperando forse che quest’ultimo ritirasse quella squalifica”. “Il BRAVACCINI non intendeva affatto sottrarre il taccuino all’arbitro, ma pregarlo di ritirare quel famigerato cartellino rosso”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.BRAVACCINI, espulso per una un tocco di mano, non violento, in faccia ad un avversario al quale rivolgeva anche un epiteto offensivo, dopo la comunicazione del provvedimento disciplinare, faceva il gesto di togliergli dalle mani il taccuino, senza riuscirvi, uscendo poi dal campo senza creare ulteriori problemi; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.BRAVACCINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc.BRAVACCINI SIMONE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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