COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.ANCORA avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 52 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 25.2.2004 gara ANCORA – PARROTS BENASSI del 17.2.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.ANCORA avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 52 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 25.2.2004 gara ANCORA – PARROTS BENASSI del 17.2.2004 Il G.S.ANCORA, del quale è stato sentito , ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che dopo la pubblicazione del calendario sul C.U.n. 28 del 4.2.2004 con data di inizio sabato 14.2.2004 “con la elencazione delle successive date sempre nel giorno di sabato, indicava inoltre le sedi dei campi, date e ore di effettuazione degli incontri, per cui, secondo logica lo svolgimento della prima gara avrebbe dovuto essere nei giorni 14, 17 e 20 febbraio 2004” “sarebbe stato utile indicare le date ed ore della prima giornata in modo da non creare equivoci sulla giusta interpretazione del campionato”. Aggiunge anche di essersi “attivato telefonicamente con la Divisione per avere spiegazioni e, confermando la propria tesi, venne risposto che le date delle partite avrebbero dovuto essere successive e non precedenti a quelle indicate in calendario”. “Seguendo tali indicazioni e a causa delle mancate ufficiali precisazioni da parte della Divisione, il G.S.ANCORA è incappato nell’equivoco, considerando il 24.2 la data indicata per disputare l’incontro ANCORA – PARROTS BENASSI, non presentandosi quindi a giocare la partita il giorno 17.2”. Chiede l’annullamento della delibera assunta in primo grado. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda di € 52 non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.d) del C.G.S. (“Non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti pecunianiri non superiori a € 150 per le società partecipanti ai campionati regionali del calcio a cinque e del calcio femminile, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali, - sentita la Divisione, che, escludendo quanto attribuitole dalla reclamante, ha precisato che le disposizioni a suo tempo emanate per le squadre che non disputano le partite nelle giornate convenzionalmente stabilite per il sabato non sono state modificate; - preso atto che nel citato comunicato n.28 del 4.2.2004 sono stati anche indicati i giorni della settimana in cui disputano le gare le squadre che non giocano il sabato (per il G.S.ANCORA il martedì); - verificato che le partite in calendario per la I^ giornata (indicata 14.2.2004) e la seconda (indicata 21.2.2004) si sono regolarmente svolte (per la I^ giornata il 10, 13 e 14.2.2004, per la seconda il 18.2.2004 ad eccezione di quella del 20.2.2004 precedentemente rinvi ata ad altra data); - considerato che sia l’A.S.PARROTS BENASSI, correttamente interpretando le disposizioni al riguardo, e l’arbitro designato erano regolarmente presenti sul campo di gioco del Cierrebi Club, alle ore 22 del 17.2.2004, per la disputa della gara; - non potendo accogliere le argomentazioni svolte dalla reclamante, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dal G.S.ANCORA, confermando “in toto” i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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