COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BRICCHI ROBERTO-Vice Presidente U.S.SANNAZZARESE, sig.CORNELLI MASSIMO, tess.U.S.SANNAZZARESE e U.S.SANNAZZARESE-campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BRICCHI ROBERTO-Vice Presidente U.S.SANNAZZARESE, sig.CORNELLI MASSIMO, tess.U.S.SANNAZZARESE e U.S.SANNAZZARESE-campionato di II^ categoria Con nota 19.2.2004 il Procuratore Federale, - rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nella stagione sportiva 2003/2004 la U.S.SANNAZZARESE, in numerose gare, pur risultando fra i propri tesserati il sig.Veronese Dorino con la qualifica di allenatore, ha, come anche riconosciuto dal Presidente della stessa società, affidato nei fatti la conduzione tecnica della prima squadra fino al 2.11.2003 al sig.BRICCHI, tesserato nella qualità di Vice Presidente per la medesima società ma non avente l’abilitazione di allenatore di base e iscritto nelle distinte di gara sotto la voce massaggiatore e, successivamente a tale data al sig.CORNELLI, che così rivestiva il doppio ruolo di calciatore e di allenatore; - rilevato che in occasione di almeno 13 partite l’U.S.SANNAZZARESE non ha presentato in lista gara alcun allenatore abilitato, così contravvenendo a quanto disposto dall’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrino gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., addebitabile ai sigg.BRICCHI e CORNELLI, rispettivamente Vice Presidente e tesserato dell’U.S.SANNAZZARESE, nonché della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva dell’U.S.SANNAZZARESE, e dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. addebitabile all’U.S.SANNAZZARESE; - rilevato che con riferimento alla condotta eventualmente posta in essere dal tecnico sig.Veronese Dorino sussiste la giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, cui sono stati inviati gli atti per competenza; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.BRICCHI ROBERTO, Vice Presidente dell’U.S.SANNAZZARESE, e il sig.CORNELLI MASSIMO, tesserato dell’U.S.SANNAZZARESE, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari sopra descritti e l’U.S.SANNAZZARESE, della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e della violazione dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. per non avere presentato in panchina, in occasione di almeno 13 gare di campionato della prima squadra, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. . Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per mesi 1 del calc.CORNELLI , l’inibizione per mesi 1 del Vice Presidente BRICCHI e l’ammenda di € 150 a carico dell’U.S.SANNAZZARESE. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - tenuto conto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini hanno confermato lo svolgimento dei fatti così come descritti, ciò che integra da parte dei sigg.BRICCHI e CORNELLI la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell’U.S.SANNAZZARESE nonché la violazione dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. da parte dell’U.S.SANNAZZARESE; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la squalifica per mesi uno all’all.MALVISI FRANCO, l’inibizione per mesi 1 al dir.MAZZA LORIS e l’ammenda di € 150 a carico dell’U.S.CARSO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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