COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BUSSETO avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara CORREGGESE – BUSSETO del 21.3.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BUSSETO avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara CORREGGESE – BUSSETO del 21.3.2004 Il G.S.BUSSETO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che in occasione di un calcio di punizione a suo favore, un giocatore della Correggese si sbilanciava e cadeva a terra dove “nel palese ed inequivocabile tentativo di ritardare la ripresa del gioco come ormai accadeva da diversi minuti, tratteneva la palla tra le gambe; a quel punto il calc.ROCCA gli si avvicinava e, nel solo tentativo di riprendere il gioco nel minor tempo possibile, arpionava con un piede la palla ancora trattenuta dal calciatore avversario”. Ipotizza che il direttore di gara abbia travisato l’intervento del calc.ROCCA “che non ha toccato l’avversario”. Chiede la riforma del giudizio di primo grado. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.ROCCA, dopo aver commesso fallo su un avversario, mentre questi era ancora a terra senza il possesso del pallone, passandogli sopra, lo colpiva volontariamente con un “pestone” ad un polpaccio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ROCCA MATTEO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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