COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°38 del 14/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Gare del campionato Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/ 3/2004 LANGHIRANESE – AURORA
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°38 del 14/04/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
Gare del campionato Prima categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 24/ 3/2004 LANGHIRANESE - AURORA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 31.03.2004,
esaminato il reclamo a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. U.S. AURORA con il
quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 1) o in alternativa l'applicazione del
comma 4) lettera c) per aver la soc. LANGHIRANESE violato le norme in materia di tenuta
di gioco dei calciatori art. 72 NOIF.
Rilevato dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento rilasciato dall'arbitro, fonte di
prova privilegiata art. 18 C.G.S., che la soc. LANGHIRANESE ha consegnato al direttore di
gara la distinta con 18 calciatori e, che prima che fosse espletato il "rito"
dell'appello da parte dell'arbitro, il dirigente accompagnatore ufficiale della
soc. LANGHIRANESE sig. Pagani Giuseppe e l'allenatore sig. Melegari Amanzio della
medesima societa' gli comunicavano che a causa furto di una maglia e precisamente la n.
7, il calciatore contrassegnato in distinta con il n. 7 Lucchi Roberto scendeva in campo
con la n. 13.
Tale comunicazione era fatta dall'arbitro alla presenza del dirigente accompagnatore
ufficiale della soc. LANGHIRANESE sig. Pagani all'allenatore della soc. U.S. AURORA sig.
Mezzadri Giovanni.
Osserva questo G.S.:
L'art. 72 comma 1) delle NOIF precisa:
I calciatori sin dall'inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la
seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere, dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli
altri ruoli, dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. E' obbligatorio che i partecipanti
alla gara siano tutti indicati in elenco e siano stati identificati dall'arbitro (art. 71
NOIF). Il direttore della gara in oggetto, con proprio supplemento ha confermato che il
"rito" del riconoscimento e' stato fatto regolarmente, l'art. 61 comma 1) NOIF cita quali
sono le persone che possono accedere al recinto di gioco; e' pur vero che il comma 3) del
citato articolo parla di "variazione eventualmente apportata all'elenco di gara dopo la
consegna all'arbitro" nella fattispecie le variazioni delle maglie e dei numeri dei
calciatori n. 13 Lucchi Roberto in distinta con il n. 7 e senza numero Caggiati Roberto
in distinta n. 13 sono state riportate prima che l'arbitro iniziasse l'appello con la
comunicazione fatta anche alla soc. AURORA per il tramite del suo allenatore. E' pur vero
che se la soc. LANGHIRANESE ha omesso di variare la numerazione in distinta,
- e non lo scambio di persona come invoca la reclamante - tale svista e' vizio del tutto
irrilevante nell'ottica di regolarita' della gara quando sia certa la corrispondenza fra
l'atleta impegnato e quello indicato in lista. Pertanto tale omissione non influisce
sulla regolarita' della gara e ne' tantomeno genera il potenziale agonistico schierato in
campo dalla soc. LANGHIRANESE.
P.T.M.
delibera:
Di respingere il reclamo, di comunicare il risultato della gara
conclusasi con il seguente punteggio:
A.S. LANGHIRANESE - U.S. AURORA 2 - 1 .
Di addebitare la tassa reclamo alla soc. U.S. AURORA.