COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°38 del 14/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Gare del campionato Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/ 3/2004 LANGHIRANESE – AURORA

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°38 del 14/04/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Gare del campionato Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/ 3/2004 LANGHIRANESE - AURORA Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 31.03.2004, esaminato il reclamo a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. U.S. AURORA con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 1) o in alternativa l'applicazione del comma 4) lettera c) per aver la soc. LANGHIRANESE violato le norme in materia di tenuta di gioco dei calciatori art. 72 NOIF. Rilevato dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento rilasciato dall'arbitro, fonte di prova privilegiata art. 18 C.G.S., che la soc. LANGHIRANESE ha consegnato al direttore di gara la distinta con 18 calciatori e, che prima che fosse espletato il "rito" dell'appello da parte dell'arbitro, il dirigente accompagnatore ufficiale della soc. LANGHIRANESE sig. Pagani Giuseppe e l'allenatore sig. Melegari Amanzio della medesima societa' gli comunicavano che a causa furto di una maglia e precisamente la n. 7, il calciatore contrassegnato in distinta con il n. 7 Lucchi Roberto scendeva in campo con la n. 13. Tale comunicazione era fatta dall'arbitro alla presenza del dirigente accompagnatore ufficiale della soc. LANGHIRANESE sig. Pagani all'allenatore della soc. U.S. AURORA sig. Mezzadri Giovanni. Osserva questo G.S.: L'art. 72 comma 1) delle NOIF precisa: I calciatori sin dall'inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere, dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli, dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. E' obbligatorio che i partecipanti alla gara siano tutti indicati in elenco e siano stati identificati dall'arbitro (art. 71 NOIF). Il direttore della gara in oggetto, con proprio supplemento ha confermato che il "rito" del riconoscimento e' stato fatto regolarmente, l'art. 61 comma 1) NOIF cita quali sono le persone che possono accedere al recinto di gioco; e' pur vero che il comma 3) del citato articolo parla di "variazione eventualmente apportata all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro" nella fattispecie le variazioni delle maglie e dei numeri dei calciatori n. 13 Lucchi Roberto in distinta con il n. 7 e senza numero Caggiati Roberto in distinta n. 13 sono state riportate prima che l'arbitro iniziasse l'appello con la comunicazione fatta anche alla soc. AURORA per il tramite del suo allenatore. E' pur vero che se la soc. LANGHIRANESE ha omesso di variare la numerazione in distinta, - e non lo scambio di persona come invoca la reclamante - tale svista e' vizio del tutto irrilevante nell'ottica di regolarita' della gara quando sia certa la corrispondenza fra l'atleta impegnato e quello indicato in lista. Pertanto tale omissione non influisce sulla regolarita' della gara e ne' tantomeno genera il potenziale agonistico schierato in campo dalla soc. LANGHIRANESE. P.T.M. delibera: Di respingere il reclamo, di comunicare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S. LANGHIRANESE - U.S. AURORA 2 - 1 . Di addebitare la tassa reclamo alla soc. U.S. AURORA.
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