COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°41 del 05/05/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO per presunta irregolarità gara MONTEOMBRARO – FUNO del 18.4.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°41 del 05/05/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO per presunta irregolarità gara MONTEOMBRARO - FUNO del 18.4.2004 La POL. FUNO eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto “la Soc. MONTEOMBRARO utilizzava il calc. MOSCARIELLO ROBERTO, 13/06/1965, come da copia di distinta allegata, non avendone diritto in quanto risultava squalificato per raggiunta 4^ ammonizione, vedi bollettino n.35 del 18.4.2004, squalifica che doveva essere scontata in occasione della gara in oggetto”. Controdeduce l’U.S. MONTEOMBRARO dichiarando che essendo venuta a conoscenza, in data 7.4.2004, “attraverso il C.U. del C.P. di Bologna, pubblicato in rete in pari data, che il proprio tesserato MOSCARIELLO ROBERTO era squalificato per una giornata per 4^ ammonizione” e che in data giovedì 8.4.2004 ha disputato la gara ufficiale del Campionato di II^ categoria-Girone I – con F.C. Panigal, in tale occasione essendo trascorse 24 ore dalla pubblicazione in rete del Comunicato, il proprio tesserato MOSCARIELLO ROBERTO è stato escluso dalla gara, come risulta dall’allegata distinta allegata”. “Per quanto sopra, si ritiene infondata la ragione per la quale è stato presentato ricorso avverso il risultato maturato sul campo di gioco dal momento che il proprio tesserato ha regolarmente scontato la giornata di squalifica Giovedì 08/04/2004”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 35 del C.P. di Bologna, datato 8.4.2004, in relazione al campionato di II^ categoria, fra i giocatori non espulsi, il calc. MOSCARIELLO ROBERTO risulta squalificato per 1 giornata di gara, per recidività in ammonizioni(IV inf.); - considerato che il C.U. del C.P. di Bologna dell’8.4.2004, comprendete il provvedimento a carico del calc. MOSCARIELLO, è stato messo in rete – il che non equivale alla pubblicazione ufficiale - nella serata del giorno precedente, così come normalmente avvenuto per i precedenti, unicamente per facilitare le Società nella tempestiva conoscenza delle squalifiche che, come previsto dall’art.17 comma 2 del C.G.S. “devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dall’art.41 comma 2 del presente Codice(calciatore espulso, automaticamente squalificato per una giornata)”; - valutato pertanto che il calc. MOSCARIELLO ROBERTO ha partecipato, nelle file dell’U.S. MONTEOMBRARO, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : MONTEOMBRARO 1 – FUNO 1) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata, decorrente dal 9.4.2004, non era ancora stata scontata, non avendo pregio la mancata partecipazione dello stesso alla gara con l’A.C. Panigal dell’8.4.2004; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’U.S. MONTEOMBRARO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara MONTEOMBRARO - FUNO del 18.4.2004 ed al calc. MOSCARIELLO ROBERTO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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