COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIGNOLA 1907 avverso squalifica per 3 giornate calc.DEBBIA LUCA delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 40 del 5.5.2004 gara CONSOLATA – VIGNOLA del 2.5.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°42 del 12/05/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIGNOLA 1907
avverso squalifica per 3 giornate calc.DEBBIA LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 40 del 5.5.2004
gara CONSOLATA – VIGNOLA del 2.5.2004
L’A.S.VIGNOLA 1907 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il
calc.DEBBIA “riceveva un pugno diretto al viso da un giocatore avversario, con rapido movimento del capo
evitava il contatto diretto e allargava le braccia, chiedendosi il perché di detto movimento avversario; il direttore
di gara, sufficientemente distante dalla azione, interpretava i movimenti come una reazione del ns.tesserato,
anche condizionato da una sceneggiata a terra del calciatore della Consolata”. Chiede l’annullamento totale del
provvedimento per non aver commesso il fatto.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito di avere distintamente visto il calc.DEBBIA, con il pallone non a distanza di gioco, colpire con un pugno
al volto un giocatore avversario, che cadeva a terra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.DEBBIA
LUCA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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