COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000 per presunta irregolarità gara MARZABOTTO CALCIO 2000 – EMILIA CALCIO 7 del 2.5.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 12/05/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000 per presunta irregolarità gara MARZABOTTO CALCIO 2000 – EMILIA CALCIO 7 del 2.5.2004 L’A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto “alla stessa ha partecipato il giocatore TAPPA ALESSANDRO che secondo noi non aveva titolo in quanto squalificato per espulsione diretta per due giornate come risulta dal C.U.N. 39 del 6.5.2004. Tale espulsione risulta, sempre dal comunicato, avvenuta in data 29.4.2004 e quindi la prima gara in cui avrebbe dovuto scontare almeno la prima giornata era quella del 2.5.2004, poiché non ci risultano disputate altre partite di campionato nei giorni 30 aprile e 1 maggio, pertanto chiediamo ci venga data partita vinta, come da regolamento Federale”. Controdeduce l’A.S.EMILIA CALCIO 7 facendo presente che “solamente a partita terminata, a seguito delle sue proteste nei confronti dell’arbitro, veniva da questi richiamato e invitato a farsi riconoscere dichiarando il proprio numero di maglia. Non furono esposti cartellini di nessuna colorazione. In merito poi all’utilizzo del medesimo giocatore nella partita del 2.5 u.s., si fa presente che egli era si in elenco, ma non è stato comunque utilizzato nel corso della partita, non partecipando in alcun modo al risultato scaturito”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 39 del C.P. di Bologna, datato 6.5.2004, in relazione al campionato di III^ categoria, fra i giocatori espulsi, il calc.TAPPA ALESSANDRO risulta squalificato per 2 giornate di gara; - considerato che il calc.TAPPA ALESSANDRO, pur indicato in distinta dall’A.S.EMILIA CALCIO con la maglia n. 13, di fatto non ha preso parte alla gara di cui all’oggetto; - ritenuto che l’ inserimento in distinta del calc.TAPPA ALESSANDRO, fermo restando quanto previsto all’art. 17 comma 3 del C.G.S., non abbia portato alterazione alcuna allo svolgimento della gara e, conseguentemente, l’A.S.EMILIA CALCIO non possa andare incontro a sanzione alcuna, dal momento che, come risulta dal referto arbitrale non lo ha concretamente impiegato nell’incontro, d e l i b e r a - 1)di respingere il reclamo proposto dall’A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000, confermando il risultato acquisito sul campo : MARZABOTTO CALCIO 2 – EMILIA CALCIO 3; - 2) di infliggere al calc.TAPPA ALESSANDRO il provvedimento di cui all’art.14 lett.a) del C.G.S. dell’ammonizione. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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