COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 9/06/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANDRO CABASSI avverso squalifica al 31.12.2004 calc.BACCHELLI WILLIAM delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 41 del 12.5.2004 gara VIRTUS MEDOLLA – SANDRO CABASSI del 5.5.2004 (penultima di campionato)
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°46 del 9/06/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANDRO CABASSI
avverso squalifica al 31.12.2004 calc.BACCHELLI WILLIAM
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 41 del 12.5.2004
gara VIRTUS MEDOLLA – SANDRO CABASSI del 5.5.2004 (penultima di campionato)
Il reclamo di cui all'oggetto non può essere preso in esame, non essendo state osservate le prescrizioni di
cui all’art.42 comma 5 del C.G.S. nonché alla delibera del Presidente Federale del 20.1.2004 circa l’abbreviazione dei
termini procedurali per le ultime quattro giornate del Campionati Regionali e Provinciali pubblicata sul C.U. n. 36 del
C.R.E.R. datato 31.3.2004 e recepito nel C.U. n. 36 del C.P. di Modena datato 7.4.2004 ("I reclami alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale avverso le decisioni del G.S. dovranno pervenire o essere depositati presso la sede
del Comitato Regionale entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i
provvedimenti del Giudice, oltre al versamento della relativa tassa”). La Commissione, conseguentemente, visto anche il
comma 9 dell'art.29 del C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla POL.SANDRO CABASSI e
dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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