COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 RUBIERESE – ARCETANA
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004
Gare del campionato Regionale Juniores
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 9/2004 RUBIERESE - ARCETANA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.9 del 22/09/2004,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della soc.ARCETANA,
con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 C.G.S. per aver la soc.RUBIERESE
violato le norme in materia di utilizzo di fuori quota per aver indicato n.5 fuori quota
in distinta.
Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la soc.RUBIERESE ha schierato fin
dall'inizio n.3 fuori quota, rileva altresì che al 13° del secondo tempo la soc.RUBIERESE
effettuava una sostituzione: il n.16 Camellini Stefano (nato il 10/12/85 fuori quota)
sostituiva il n.10 Notari Luca (nato il 2/4/86).
Constatato che la distinta giocatori presentata dalla soc.RUBIERESE
contiene 5 giocatori fuori quota;
Accertato che dei predetti 5 calciatori solo 4 sono stati effettivamente
impiegati durante tutta la gara;
Ritenuto che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di
calciatori fuori quota dia luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione
disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè,
nei quali una squadra utilizza concretamente un numero di calciatori fuori quota
superiore al consentito.
Osserva:
pur avendo la soc.RUBIERESE indicato in distinta n.5 calciatori fuori quota,
bisogna tuttavia osservare che dette disposizioni, relative all'utilizzo di fuori quota
vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia
Sportiva, in particolare dalla C.A.F.(cfr. decisione n.38 del 23/04/2004 app. Interclub
Aidone-Morgantina) l'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta più fuori
quota, non comporta in alcun caso la perdita della gara se i calciatori stessi non sono
stati effettivamente impiegati nel corso della gara in un numero superiore a quello
consentito. Ciò premesso, ritenuto che la soc.RUBIERESE, benchè abbia indicato in
distinta n.5 fuori quota, non possa andare incontro a sanzione alcuna, dal momento che ne
ha concreta
mente impegnati, durante la gara, solo 4.
P.T.M.
delibera:
di respingere il reclamo proposto dalla soc.ARCETANA e di omologare il risultato
conseguito sul campo
RUBIERESE - ARCETANA 5 - 1
Addebita la tassa reclamo alla soc.ARCETANA.
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