COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 SANTAGATESE SRL – S.FELICE

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 SANTAGATESE SRL - S.FELICE Il Giudice Sportivo,sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°9 del 22.09.2004, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. S.FELICE, con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 C.G.S. per aver la Soc. 183 SANTAGATESE violato le norme in materia di utilizzo di fuori quota avendo indicato n°6 fuori quota in distinta. Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la Soc. SANTAGATESE ha schierato fin dall'inizio n°4 fuori quota; constatato che la distinta presentata dalla Soc.SANTAGATESE indica n°6 giocatori fuori quota; accertato che dei predetti 6 calciatori solo 4 sono stati effettivamente impiegati durante tutta la gara; ritenuto che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori fuori quota dia luogo a violazione,come tale suscettibile di sanzione disciplinare,nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva: nei soli casi cioè nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al consentito. Osserva: pur avendo la Soc. SANTAGATESE indicato in distinta n°6 calciatori fuori quota bisogna tuttavia osservare che dette disposizioni, relative all'utilizzo di fuori quota, vanno letto alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia Sportiva, in particolare dalla C.A.F. (cfr. decisione n°38 del 23/04/2004 appello Interclub Aidone - Morgantina).L'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta più fuori quota non comporta in alcun caso la perdita della gara se i calciatori stessi non sono stati efettivamente impiegati nel corso della gara in un numero superiore di quello consentito. Ciò premesso, ritenuto che la Soc. SANTAGATESE benchè abbia indicato in distinta n°6 fuori quota, non possa andare incontro a sanzione alcuna dal momento che ne ha concretamente impegnato durante la gara solo 4 P.T.M. delibera: di respingere il reclamo proposto dalla Soc. S.FELICE e di omologare il risultato conseguito sul campo: SANTAGATESE - SAN FELICE 2-1 Addebita la tassa reclamo alla Soc. SAN FELICE.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it