COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 SANTAGATESE SRL – S.FELICE
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004
Gare del campionato Regionale Juniores
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 9/2004 SANTAGATESE SRL - S.FELICE
Il Giudice Sportivo,sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°9 del 22.09.2004,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. S.FELICE,
con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 C.G.S. per aver la Soc.
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SANTAGATESE violato le norme in materia di utilizzo di fuori quota avendo indicato n°6
fuori quota in distinta.
Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la Soc. SANTAGATESE ha schierato fin
dall'inizio n°4 fuori quota;
constatato che la distinta presentata dalla Soc.SANTAGATESE indica n°6 giocatori
fuori quota;
accertato che dei predetti 6 calciatori solo 4 sono stati effettivamente
impiegati durante tutta la gara;
ritenuto che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di
calciatori fuori quota dia luogo a violazione,come tale suscettibile di sanzione
disciplinare,nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva: nei soli casi cioè nei
quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al
consentito.
Osserva: pur avendo la Soc. SANTAGATESE indicato in distinta n°6 calciatori fuori
quota bisogna tuttavia osservare che dette disposizioni, relative all'utilizzo di fuori
quota, vanno letto alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di
Giustizia Sportiva, in particolare dalla C.A.F. (cfr. decisione n°38 del 23/04/2004
appello Interclub Aidone - Morgantina).L'inosservanza della prescrizione di riportare in
distinta più fuori quota non comporta in alcun caso la perdita della gara se i calciatori
stessi non sono stati efettivamente impiegati nel corso della gara in un numero superiore
di quello consentito.
Ciò premesso, ritenuto che la Soc. SANTAGATESE benchè abbia indicato in distinta
n°6 fuori quota, non possa andare incontro a sanzione alcuna dal momento che ne ha
concretamente impegnato durante la gara solo 4
P.T.M.
delibera:
di respingere il reclamo proposto dalla Soc. S.FELICE e di omologare il risultato
conseguito sul campo:
SANTAGATESE - SAN FELICE 2-1
Addebita la tassa reclamo alla Soc. SAN FELICE.
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