COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA GATTEO F.C. avverso squalifica al 30.5.2006 calc.DELLA PASQUA DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 3.6.2004 gara FOSSATONESE-GATTEO F.C. del 30.5.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA GATTEO F.C. avverso squalifica al 30.5.2006 calc.DELLA PASQUA DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 3.6.2004 gara FOSSATONESE-GATTEO F.C. del 30.5.2004 Il ricorso del GATTEO F.C. non può essere preso in esame perché proposto, il 23.9.2004, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal GATTEO F.C. e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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