COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOLESE CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.BALLINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 del 23.9.2004 gara RIOLESE – CASTELLETTESE del 19.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOLESE CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.BALLINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 del 23.9.2004 gara RIOLESE – CASTELLETTESE del 19.9.2004 La POL.RIOLESE CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che non si è trattato di comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro “mentre invece la sensazione avuta dai dirigenti presenti alla gara e dei giocatori in campo è che la frase pronunciata non era diretta all’arbitro, ma era una semplice, anche se discutibile, reazione dovuta all’evolversi dell’azione di gioco ed al fallo subito che il direttore di gara ha ritenuto di non dover punire né fischiando il fallo né, tantomeno, con l’ammonizione dell’avversario”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.BALLINI, espulso per avergli rivolto frasi offensive, da una distanza di meno di 1 metro, dopo l’esibizione del cartellino rosso, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese, aggiungendo esternazioni minacciose e scurrili; ritenuto che le esternazioni fatte dal calc.BALLINI, per il loro contenuto specifico, ad altri non potevano essere rivolte se non all’arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BALLINI DAVIDE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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