COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTELLO CALCIO A CINQUE per presunta irregolarità gara OLSITALIA – CASTELLO del 18.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTELLO CALCIO A CINQUE per presunta irregolarità gara OLSITALIA – CASTELLO del 18.9.2004 L’A.S.CASTELLO CALCIO A CINQUE eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell'A.S.D.OLSITALIA, il calc.PELLEGRINI DARIO, nato il 14.7.1978, “che risulta squalificato come da C.U. n.39 del 21.4.2004, squalifica per due gare, e da C.U.n.1 del 7.7.2004 Elenco residuo sanzioni stagione sportiva 2003/2004 . La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 39 del C.R.E.R., datato 21.4.2004, in relazione al campionato regionale C1, fra i giocatori espulsi dal campo, il calc.PELLEGRINO DARIO, nato il 14.7.1978, risulta squalificato per 2 giornate di gara; - valutato che il calc.PELLEGRINO DARIO ha partecipato, nelle file dell'A.D.S.OLSITALIA, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : OLSITALIA 3 – CASTELLO 2) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata del tutto scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.D.S.OLSITALIA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara OLSITALIA – CASTELLO del 18.9.2004 ed al calc.PELLEGRINO DARIO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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