COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VALNURE P.V.B. avverso squalifica al 20.11.2004 calc. BARBIERI MARCO 235 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 22.9.2004 gara FONTANA AUDAX – VALNURE del 19.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VALNURE P.V.B. avverso squalifica al 20.11.2004 calc. BARBIERI MARCO 235 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 22.9.2004 gara FONTANA AUDAX – VALNURE del 19.9.2004 L’A.C.VALNURE P.V.B. , pur ritenendo deplorevole il comportamento del BARBIERI relativamente alle espressioni offensive e le minacce, ricorre avverso il provvedimento di cui a margine precisando che “non è vero che il calciatore spintonasse volontariamente e violentemente il Direttore di gara in quanto, durante le proteste, il BARBIERI veniva spinto da tergo dai suoi compagni, che concitatamente protestavano per la decisione assunta in quel frangente, ed è stato inevitabile poggiare le mani al petto del Direttore di gara”. Il BARBIERI, giustamente espulso, a fine gara, causa stress da stanchezza e nervosismo da quanto accaduto, perdeva il lume della ragione, peggiorando la situazione”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ribadiva che, al fischio finale della gara, il calc.BARBIERI, rivolgendogli frasi offensive e minacciose, gli si scagliava contro, spintonandolo violentemente con le mani al petto, facendolo indietreggiare di qualche passo, senza procurargli danni fisici, anche perché di corporatura robusta, seguendolo poi, sino all’ingresso dello spogliatoio, reiterando le esternazioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 20.11.2004 del calc.BARIBIERI MARCO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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