COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.XII MORELLI avverso squalifica per 3 giornate calc.BALESTRA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara SAN GIUSEPPE – XII MORELLI del 26.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.XII MORELLI avverso squalifica per 3 giornate calc.BALESTRA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara SAN GIUSEPPE – XII MORELLI del 26.9.2004 La POL.XII MORELLI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che, al temine della gara, un calciatore della squadra avversaria “colpiva con un pugno al volto e poi insultava il giocatore BALESTRA MATTEO. Quest’ultimo, dopo aver subito l’ingiustificato e violento affronto, cercava di proteggersi allontanando l’avversario con una spinta. L’atteggiamento del sig.BALESTRA tendeva solamente alla legittima difesa ed alla protezione della propria persona. In nessun modo il BALESTRA colpiva l’avversario, si limitava invece solo ad allontanarlo con una spinta, che in nessun modo può definirsi violenta”.Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha precisato che il calc.BALESTRA, dopo aver ricevuto un violento pugno al volto da un avversario, spintonava quest’ultimo e lo allontanava con una manata al volto; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc.BALESTRA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.BALESTRA MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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