COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASALFIUMANESE avverso squalifica per 5 giornate calc.PASSERINI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara CASALFIUMANESE – SAN PATRIZIO del 3.10.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASALFIUMANESE avverso squalifica per 5 giornate calc.PASSERINI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara CASALFIUMANESE – SAN PATRIZIO del 3.10.2004 La POL.CASALFIUMANESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il calc.PASSERINI, dopo aver compiuto un fallo su un avversario, cercava di scusarsi, ma veniva investito da offese anche da parte del guardalinee di parte, che lo spintonava e lo colpiva con la bandierina ad una spalla; il calc.PASSERINI “colto da un momento di rabbia, lanciava con le mani il pallone verso il giocatore del San Patrizio, senza sicuramente provocargli alcun dolore fisico”. L’arbitro decretava l’espulsione del calc.PASSERINI(e del guardalinee di parte), che cercava di spiegare di essere stato offeso sia dal calciatore sia dal guardalinee del San Patrizio, responsabili di avere determinato la sua reazione. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.PASSERINI : 1) dopo aver perduta la palla in un contrasto con un avversario, ricuperata la sfera, la lanciava contro l’avversario, che era rimasto a terra dolorante, colpendolo al ventre, rivolgendogli nel contempo una frase offensiva; 2) alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro un epiteto offensivo e scurrile; 3) nel lasciare il terreno di gioco spintonava il guardalinee di parte, che gli aveva rivolto una offesa e che reagiva colpendolo con la bandierina ad una spalla; il giocatore tentava anche di colpire il guardalinee con un calcio e veniva poi portato fuori del campo, a forza da suoi compagni di squadra, mentre anche il guardalinee di parte veniva allontanato, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.PASSERINI ALESSANDRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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