COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.OLYMPIA SECCHIANO avverso inibizione al 25.10.2004 dir.add.arb.MUSCIONI DINO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2004 gara OLYMPIA SECCHIANO – DAINO MONDAINO del 26.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.OLYMPIA SECCHIANO avverso inibizione al 25.10.2004 dir.add.arb.MUSCIONI DINO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2004 gara OLYMPIA SECCHIANO – DAINO MONDAINO del 26.9.2004 Il ricorso dell’U.S.OLYMPIA SECCHIANO non può essere preso in esame perché : 1) proposto, il 12.10.2004, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”); 2) concerne un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti fino ad un mese). . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’U.S.OLYMPIA SECCHIANO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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