COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 9 del 29.9.2004 gara LUSURASCO – GROPPARELLO del 19.9.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO
avverso omologazione risultato
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 9 del 29.9.2004
gara LUSURASCO – GROPPARELLO del 19.9.2004
Il ricorso della POL. LUSURASCO non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal
che ne consegue la giuridica inesistenza dell’atto; inoltre non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, né è stata
allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio, come prescritto dall’art.29 comma 5 del C.G.S. .
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla POL.
LUSURARSCO e dispone per l’addebito della tassa, non versata. Incidentalmente, poi, si rileva che anche il reclamo di
primo grado non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come disposto dall’art.42 dello stesso codice, per cui il
gravame, anziché essere esaminato nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, giusto l’art.29 comma 9 del
citato C.G.S.
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