COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.SCANDELLARA avverso squalifica per 4 giornate calc.RICCI MACCARINI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di BOLOGNA contenuta nel C.U.n. 13 del 7.10.2004 gara LAME – SCANDELLARA del 3.10.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.SCANDELLARA avverso squalifica per 4 giornate calc.RICCI MACCARINI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di BOLOGNA contenuta nel C.U.n. 13 del 7.10.2004 gara LAME - SCANDELLARA del 3.10.2004 L’A.S.D.SCANDELLARA ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto sostenendo che il calc.RICCI MACCARINI, stizzito per il comportamento ostruzionistico degli avversari, dovendo rimontare un risultato negativo “urlava forte all’arbitro che doveva estrarre il giallo e ammonire l’avversario. Il direttore di gara, forse spaventato dall’urlo emesso dal calciatore a pochi metri di distanza, estraeva il cartellino rosso ed espelleva il calc.RICCI MACCARINI il quale, a quel punto, si è arrabbiato, ha espresso epiteti offensivi nei confronti del direttore di gara, ma non ha assunto nessun atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Riferendosi a precedenti provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi o più gravi, puniti con provvedimenti più lievi, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.RICCI MACCARINI, dopo che un suo compagno aveva subito un fallo, rilevato dall’arbitro, rivolgeva a quest’ultimo frasi offensive e lo spingeva lievemente corpo contro corpo, venendo conseguentemente espulso, ed a fine gara, dalla soglia dello spogliatoio, reiterava all’indirizzo dell’arbitro esternazioni offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.RICCI MACCARINI MATTIA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it