COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE per presunta irregolarità gara MASI TORELLO – DOZZESE del 14.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE per presunta irregolarità gara MASI TORELLO – DOZZESE del 14.11.2004 L’A.C. DOZZESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, relativamente alla posizione di tesseramento del calc.MONTERASTELLI MAYCO, schierato in campo sin dal primo minuto dall’A.C.MASI TORELLO. Assume che, nella tarda serata del 13.11.2004, il calc.MONTERASTELLI, nato il 16.10.1980, che da circa 40 giorni si allenava con loro, telefonava per “sapere se vi era o meno l’intenzione da parte della società di tesserarlo”, ricevendo risposta negativa; dopo circa 1 ora il calciatore ritelefonava “per avvisare che aveva già trovato una squadra con cui giocare per il prosieguo del campionato”. Il giorno successivo “il calciatore era nella distinta del MASI TORELLO nel ruolo di portiere”. Non si capacita come “la società MASI TORELLO, nella notte del 13.11.2004, abbia potuto tesserare, con l’invio della prevista raccomandata postale con ricevuta di ritorno, il calc.MONTERASTELLI”. Chiede l’accertamento della regolarità del tesseramento del calc.MONTERASTELLI e di “prendere visione della documentazione comprovante l’eventuale regolarità del tesseramento” e, in caso di irregolarità, l’assegnazione della vittoria a tavolino. La Commissione, - premesso che l’art. 32 comma 6 del C.G.S. consente ai ricorrenti di prendere visione o estrarre a proprie spese copia dei documenti ufficiali della gara cui attiene il gravame e non altro; - visti gli atti ufficiali; - accertato che, dalle risultanze ufficiali in atti, il calc.MONTERASTELLI MAYCO, nato il 16.10.1980, risulta tesserato a favore dell’A.C.MASI TORELLO, con decorrenza 13.11.2004, per “aggiornamento posizione di tesseramento” depositato sotto la stessa data; - ritenuto, conseguentemente, che il calc.MONTERASTELLI MAYCO avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’A.C.DOZZESE, con la conferma del risultato conseguito sul campo : MASI TORELLO 1 – DOZZESE 0.
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