COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signor BONATI LUCA, già tess. U.S. ASTRA e U.S. ASTRA – camp.III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signor BONATI LUCA, già tess. U.S. ASTRA e U.S. ASTRA – camp.III^ categoria Con nota 27.10.2004 il Procuratore Federale, - letti gli atti relativi ad una comunicazione del Presidente della L.N.D. del 24.5.2004 riguardante presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig.LUCA BONATI, calciatore già tesserato per la Società U.S.ASTRA, attualmente tesserato con la U.S.SPORT CLUB MEZZANI; - rilevato, sulla base di quanto risulta dalla suddetta documentazione, oltre che dalla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che fa parte integrante del presente provvedimento, che il sig.BONATI LUCA, in data 19.4.2004 porgeva atto di denuncia-querela presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti del sig.Saracca Alessio, calciatore della Soc.Virus Campegine, per essere stato da lui “colpito violentemente al volto” nel corso della gara del campionato di III^ categoria Astra – Campegine del 23.11.2003; - considerato che non risulta concessa alcuna autorizzazione al sig.BONATI LUCA per adire le vie legali nei confronti del sig.Saracca Alessio, calciatore tesserato per la Soc.Virtus Campegine, e che, pertanto, il sig.BONATI LUCA ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art.27, comma 2, dello Statuto Federale; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrino gli estremi della violazione di cui all’art.27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.(nel caso in esame è messa in discussione la sovranità della Federazione nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze – cfr.decisione C.A.F. pubblicata sul C.U.n.5 del 1995/96) e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.( violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), ascrivibile al sig.BONATI LUCA, calciatore all’epoca dei fatti della U.S.ASTRA, attualmente tesserato per la U.S.SPORT CLUB MEZZANI, nonché della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva ascrivibile alla Società U.S.ASTRA; - vista la proposta del relatore Sostituto Procuratore Avv.Alessandro Avagliano; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.BONATI LUCA, della violazione di cui all’art.27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, come descritto nella parte motiva, e la Società U.S.ASTRA, della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, l’U.S.ASTRA ha fatto pervenire memoria difensiva, mentre nulla è pervenuto da parte del sig.BONATI. L’U.S.ASTRA, premettendo di “ritenere di non avere commesso alcun tipo di reato”, reputa che “non si possa accusare il ns.ex tesserato LUCA BONATI di avere messo in discussione la sovranità della Federazione, né tantomeno di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; l’unica colpa che gli si può attribuire è quella di avere agito impulsivamente senza informarsi e/o farsi consigliare”. Mette, comunque, in evidenza che l’U.S.ASTRA è “sostanzialmente una società di settore giovanile(con oltre 150 tesserati), che vive di volontariato, dei sacrifici e della passione delle persone che vi operano; una sentenza punitiva otterrebbe l’unico scopo di smorzare questa passione”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per mesi 3 del calc.BONATI LUCA e l’ammenda di € 500 a carico dell’U.S.ASTRA. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - letta la memoria dell’U.S.ASTRA, che, come messo in evidenza dalla stessa, opera soprattutto nel settore giovanile e partecipa al campionato di III^ categoria ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc.BONATI LUCA integra la violazione dell’art.27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva in capo all’U.S.ASTRA; - ritenuta più equa, nei confronti dell'U.S.ASTRA, una sanzione in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto dal rappresentante della Procura Federale; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la squalifica per mesi 3 al calc. BONATI LUCA e l’ammenda di € 300 a carico dell’U.S.ASTRA. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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