COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO avverso squalifica per 2 giornate calc. DI DOMENICO MATTEO, per 3 giornate calc. NGUE RAYMOND, al 16.2.2005 all.PO GIANPIERO e ammenda € 60 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara MORTIZZUOLO – MARZOLINO del 17.11.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
39 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO
avverso squalifica per 2 giornate calc. DI DOMENICO MATTEO, per 3 giornate calc. NGUE
RAYMOND, al 16.2.2005 all.PO GIANPIERO e ammenda € 60 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004
gara MORTIZZUOLO – MARZOLINO del 17.11.2004
La POL.MANZOLINO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) il calc.DI
DOMENICO se ne è andato dopo essere stato sostituito a circa 20 minuti dal termine. “Ci domandiamo come abbia fatto ad
offendere l’arbitro, se non gli si è neppure avvicinato?; 2) il calc.NGUE “che è di colore, durante il corso della gara è stato
fatto oggetto di offese e provocazioni.Non è possibile che l’arbitro non abbia sentito ciò che veniva detto al ragazzo e non lo
abbia tutelato, intimando agli avversari di smetterla con questo atteggiamento”; 3) l’all.PO avrebbe espresso frasi di dissenso
sulle decisioni dell’arbitro, senza proferire minacce e senza avvicinarglisi né toccarlo in alcun modo, sia alla notifica
dell’allontanamento sia al termine della gara. Al contrario è stato il direttore di gara ad appoggiargli una mano sul petto per
farlo sedere in panchina. Mai ha alzato le mani e toccato il direttore di gara ed anche non ha proferito la frase che gli viene
attribuita; 4) al termine della gara giocatori e dirigenti si sono radunati davanti all’ingresso del campo, per organizzare il
rientro in sede e “nessuno si è permesso di minacciare o offendere il direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- dato atto che la POL.MANZOLINO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente
convocata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- premesso che la parte del reclamo riguardante la squalifica per 2 giornate del calc.DI DOMENICO non
viene presa in esame, ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S.(Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di
squalifica di calciatori fino a due giornate di gara), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito
che : 1) il calc.NGUE, espulso per grave fallo intenzionale a carico di un avversario, all’atto della comunicazione del
provvedimento offendeva l’arbitro e, successivamente, rivolgeva epiteti offensivi e minacciosi ad un avversario; 2) l’all.PO,
allontanato perché, dopo essere stato precedentemente richiamato, protestava platealmente, all’atto della comunicazione
del provvedimento, entrato sul terreno di gioco, avvicinatosi all’arbitro, sino a toccarlo con un dito, lo offendeva e minacciava.
Inoltre, a fine gara, davanti agli spogliatoi, gli dava “due pacche” sulle spalle diffidandolo dal farsi rivedere; 3) a fine gara
alcuni giocatori della POL.MANZOLINO, che sostavano davanti al cancello del campo di gioco, rivolgevano all’arbitro frasi
offensive;
- non essendo emerse dalle esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le
decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso inoltrato dalla POL.MANZOLINO, confermando “in toto” i provvedimenti
impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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