COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica al 27.3.2005 all.PASINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara IMEC GROUP GAMBERINI – SAMMARTINESE del 17.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica al 27.3.2005 all.PASINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara IMEC GROUP GAMBERINI – SAMMARTINESE del 17.11.2004 L’A.C.IMEC GROUP GAMBERINI ricorre avverso il sopra riportato provvedimento significando che l’all.PASINI è stato allontanato per proteste e non per espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti dell’arbitro. “A questo punto il PASINI DAVIDE si è reso reo di espressioni offensive sull’operato dell’arbitro, inerenti l’atteggiamento da lui tenuto durante la gara, frasi disdicevoli, dette tuttavia sempre a debita distanza e assolutamente prive di intendimenti minacciosi, dimostrasi anche il fatto che l’allenatore è uscito dal campo verso gli spogliatoi senza il bisogno dell’intervento di qualcuno che lo trattenesse e mai andando nella direzione del Direttore di gara. Contesta inoltre il fatto “che l’arbitro abbia riconosciuto il PASINI tra coloro che colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio del Direttore; il PASINI non ha commesso il fatto ed è molto strano che a porta chiusa e senza trasparenze il Direttore di gara possa con certezza indicare il PASINI DAVIDE come l’autore del fatto, forse(sbagliando)lo ha solo immaginato. Chiede la riforma del giudizio di I° grado. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito, come risulta dal referto di gara, che l’all.PASINI, dopo la comunicazione del provvedimento di allontanamento per aver proferito vibrate e ripetute proteste, entrava sul terreno di gioco e, con un dito puntato verso di lui, da circa 1 mt. di distanza, gli rivolgeva, in tono minaccioso, pressanti richieste di chiarimenti. A fine gara, mentre si trovava in un gruppo di giocatori e dirigenti dell’IMEC, lo stesso all.PASINI gli rivolgeva offese, puntando il dito verso la sua persona(sempre da circa 1 mt.di distanza) ed ha precisato che, dopo essere entrato nello spogliatoio, da un finestrino semi aperto sentiva l’all.PASINI, sempre in mezzo al gruppo, pronunciare giudizi negativi sulla direzione di gara ed una frase offensiva nei suoi confronti; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’all.PASINI, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 27.1.2005 la squalifica dell’all.PASINI DAVIDE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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