COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2004 41 IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. della delibera del G.S. del C.P. di Bologna riguardante l’inammissibilità del reclamo proposto dal F.C.CASTELDEBOLE 1966 relativamente alla gara VERGATO 98 – CASTELDEBOLE del 20.11.2004 valevole per il Campionato Provinciale Juniores
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2004
41 IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
della delibera del G.S. del C.P. di Bologna riguardante l’inammissibilità del reclamo proposto
dal F.C.CASTELDEBOLE 1966 relativamente alla gara VERGATO 98 - CASTELDEBOLE del
20.11.2004 valevole per il Campionato Provinciale Juniores
Il Presidente del C.R.E.R., avvalendosi delle norme previste dall'art.40 comma 9 del C.G.S., richiamati gli
atti concernenti la gara sopra indicata, ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare sopra indicato, posto che trattasi di
argomento che sfugge alla competenza del G.S., essendo demandato ad altro Organo della giustizia sportiva giusto quanto
stabilito dall’art.42 comma 3 del C.G.S., dichiarata nulla la decisione del G.S. del C.P.di Bologna, ha trasmesso gli atti alla
C.D. per l’esame di merito.
Il F.C.CASTELDEBOLE 1966, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ma
correttamente osservando le norme procedurali in materia, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in
quanto alla stessa avrebbero preso parte, nelle file dell’A.S.D.VERGATO 1998, i calc. FRANCHI NICOLA, STEFANELLI
ANDREA e MAAROUFI JOAUD,, in posizione irregolare perché colpiti da squalifiche, non scontate. Chiede “l’assegnazione
della vittoria per 3 a 0, come da carte federali”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che : 1) con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 16 del C.P. di Bologna datato 28.10.2004,
fra i giocatori espulsi dal campo, i calc.FRANCHI NICOLA e STEFANELLI ANDREA risultano squalificati per 2 giornate di
gara; 2) con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 18 del C.P. di Bologna datato 11.11.2004, fra i calciatori espulsi dal
campo, il calc.MAAROUFI JAOUAD risulta squalificato per 1 giornata di gara;
- considerato che l’A.S.D.VERGATO 1998 non si è presentata a disputare la gara Libertasargile Vigor
Pieve – Vergato del 6.11.2004, come a C.U.n. 18 del C.P. di Bologna datato 11.11.2004 e che l’art.17 comma 5 del C.G.S.
stabilisce che “se la società rinuncia alla disputa della gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto
prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in
occasione della gara immediatamente successiva”;
- preso atto che le gare del 13.11.2004 non si sono disputate perchè sospese dal C.P. di Bologna per
impraticabilità dei campi di gioco;
- ritenuto, conseguentemente, che i calc.FRANCHI, STEFANELLI e MAAROUFI non avevano titolo per
partecipare alla gara di cui all’oggetto, in quanto le squalifiche sopra indicate non erano state ancora scontate;
- visti gli art. 13 e 14 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.D.VERGATO 1998 la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
VERGATO 1998 – CASTELDEBOLE 1966 del 20.11.2004 ed ai calc.FRANCHI NICOLA, STEFANELLI ANDREA e
MAAROUFI JAOUAD 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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