COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 42 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA avverso squalifica per 4 giornate calc.BUCCI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 9.12.2004 gara VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA – PERSICETANA del 5.12.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
42 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA
avverso squalifica per 4 giornate calc.BUCCI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 9.12.2004
gara VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA – PERSICETANA del 5.12.2004
L’U.S.VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il
calc.BUCCI “ha si protestato energicamente, ma senza proferire insulti e minacce e tanto meno puntando l’indice sul viso
del direttore di gara. Ha si scagliato lontano il pallone, ma ancora prima che venisse allontanato dal campo”. Pur
riconoscendo “un atteggiamento non consono a uomini di sport, giustificato dalla realizzazione di una rete da parte della
squadra avversaria, mentre un giocatore era a terra per un colpo alla testa, con giocatori fermi che chiedevano di buttare fuori
il pallone”, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti sul comportamento assunto dal calc.BUCCI, ha fornito
precisazioni sulla dinamica dei fatti contestati che permettono di valutare che la sanzione inflitta in primo grado possa
essere comminata in misura più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.BUCCI STEFANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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