COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 44 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.LA ROTONDA avverso squalifica per 2 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, per 6 giornate calc.CARLOTTI FABRIZIO e FARNETI MASSIMILIANO, ammenda di € 50 per omissione di assistenza all’arbitro e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 2.12.2004 gara LA ROTONDA – CAGLIARI del 28.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 44 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.LA ROTONDA avverso squalifica per 2 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, per 6 giornate calc.CARLOTTI FABRIZIO e FARNETI MASSIMILIANO, ammenda di € 50 per omissione di assistenza all’arbitro e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 2.12.2004 gara LA ROTONDA – CAGLIARI del 28.11.2004 Il F.C. LA ROTONDA ricorre avverso i provvedimenti di cui ll’oggetto facendo presente che : 1) il calc.BREGOLI chiedeva spiegazioni all’arbitro ed era espulso senza motivo alcuno; 2) a seguito di un evidente calcio di rigore negato al F.C.LA ROTONDA l’arbitro rivolgeva al calc.FARNETI gravi frasi di minaccia e di sfida; 3) si veniva a creare una rissa, causata da un calciatore del G.S.CAGLIARI ed un calciatore del F.C.LA ROTONDA, colpito da un pugno di detto avversario, rimaneva a terra tramortito e doveva poi ricorrere a visite mediche presso l’Ospedale di Bazzano; 4) il calc.CARLOTTI si è solo limitato a tentare di fermare il giocatore del G.S.CAGLIARI autore del gesto 4) il dirigente del F.C.LA ROTONDA non riteneva necessario chiamare le forze dell’ordine poiché la situazione era ampiamente sotto controllo. Chiede l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate. La Commissione, - premesso che non vengono prese in esame le parti del ricorso riguardanti : 1) la squalifica del calc.BREGOLI, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.; 2) l’ammenda di € 50 trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.d) del C.G.S; 3) la perdita della gara, in quanto il ricorso non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come prescritto dall’art.29 comma 5 del citato C.G.S., né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante detto invio. Parti che, conseguentemente, visto anche il comma 9 del menzionato art.29 del C.G.S., vengono dichiarate inammissibili; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, mentre ha escluso, in maniera categorica, di aver rivolto a giocatori del F.C.LA ROTONDA frasi minacciose e di sfida, ha precisato di avere distintamente visto alcuni calciatori del F.C.LA ROTONDA, fra i quali i calc.FARNETI e BREGOLI, colpire con calci e pugni un giocatore avversario che cadeva a terra, mentre in altra zona del campo si sviluppava un’altra rissa; - ritenuto che il pur riprovevole comportamento messo in atto dai cal.FARNETI e BREGOLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica dei calc.CARLOTTI FABRIZIO e FARNETI MASSIMILIANO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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