COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 45 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TERMOLAN BIBBIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTOLINI ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 15.12.2004 gara TERMOLAN BIBBIANO – POVIGLIESE del 12.12.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 22/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
45 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TERMOLAN BIBBIANO
avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTOLINI ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 15.12.2004
gara TERMOLAN BIBBIANO – POVIGLIESE del 12.12.2004
L’A.S.TERMOLAN BIBBIANO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il
calc.BERTOLINI non ha colpito un giocatore avversario con una gomitata ma “solo un innocente sgambetto nel cercare, da
parte di entrambi, una posizione più vantaggiosa per l’azione successiva (il fatto è accaduto a metà campo, mentre il
Bibbiano calciava un calcio d’angolo). Infatti il giocatore avversario è solo caduto non lamentandosi della inesistente
gomitata, né portandosi le mani al volto per sottolineare il colpo ricevuto”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’assistente che ebbe a rilevare l’infrazione ha fornito precisazioni sulla dinamica
dell’accaduto che permettono di valutare che il comportamento messo in atto dal calc.BERTOLINI possa essere punito con
una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.BERTOLINI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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