COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 19/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso inibizione al 16.6.2005 ass.VANNELLI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2004 gara BOCCIOFILA FONTANELICE – SANTERNO del 13.12.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 19/01/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO
avverso inibizione al 16.6.2005 ass.VANNELLI MASSIMILIANO
delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2004
gara BOCCIOFILA FONTANELICE – SANTERNO del 13.12.2004
L’A.S.SANTERNO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che “innervosito per
l’andamento della gara VANNELLI MASSIMILIANO, che svolgeva la funzione di guardalinee, lasciava cadere la bandierina
lungo la linea del centro campo; nel frattempo il direttore di gara si recava nella stessa direzione del suddetto per prendere
provvedimenti nei confronti di un giocatore e che nel vedere il gesto dell’abbandono della bandierina, lo abbia interpretato
come rivolto nei suoi confronti. Crediamo che il gesto sia comunque deplorevole e degno di una sanzione, e la stessa
società ha richiamato il VANNELLI a tenere un comportamento tranquillo; siamo altresì convinti che non essendoci
comunque niente di che verso il direttore di gara, la durata della inibizione debba ritenersi sproporzionata ai fatti”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario dal quale si rileva che
l’ass.VANNELLI veniva allontanato dal campo per offese rivoltegli e che nel lasciare il terreno di gioco lanciava in direzione
dell’arbitro la bandierina, ha fornito precisazioni sulla dinamica del gesto compiuto dal medesimo assistente di parte;
- ritenuto, anche sulla base delle precisazioni fornite dal direttore di gara, che il comportamento messo in
atto dall’ass.VANNELLI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 16.3.2005 l’inibizione dell’ass.VANNELLI MASSIMILIANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
critiche sul comportamento dell’arbitro che nel corso della gara si sarebbe
rivolto ai calciatori dell’A.S.MASSALOMBARDA con prepotenza e frasi non consone al compito affidatogli, dichiara che il
calc.RESTA non ha assolutamente spinto l’arbitro, mentre per le offese non è nella condizione di esprimersi con certezza.
Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che
il calc.RESTA, espulso per avergli rivolto una frase offensiva, dopo la comunicazione del provvedimento , lo spingeva con le
mani al petto, senza procurargli dolore ma facendolo indietreggiare di 2/3 metri, e , mentre veniva allontanato da suoi
compagni di squadra, reiterava le offese, aggiungendo anche frasi gravemente minacciose,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.2.2005 del calc.RESTA ALESSANDRO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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