COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/02/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN ZACCARIA avverso squalifica al 15.12.2007 calc.BAIOCCHI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2004 gara SAN ZACCARIA – BORGOROSSO dell’11.12.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/02/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN ZACCARIA avverso squalifica al 15.12.2007 calc.BAIOCCHI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2004 gara SAN ZACCARIA – BORGOROSSO dell’11.12.2004 L’U.S.SAN ZACCARIA, della quale è stato ascoltato il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato mettendo in evidenza che “quasi alla fine della partita, in una uscita di pugno del ns.portiere, il direttore di gara ravvisava un fallo da rigore con relativa espulsione, la decisione creava uno sconforto nel portiere in quanto si sentiva ingiustamente penalizzato e in un frangente di tempo minimo si avvicinava al direttore creando un contatto fisico con il proprio piede e il corpo del direttore, costringendolo alla sospensione della gara. Passato pochissimo tempo dalla sospensione della gara, il direttore accettava le scuse del portiere ed in un colloquio sviluppatosi in assoluta tranquillità fra le parti, affermava di non avere dolore dove aveva ricevuto il calcio, ma il gesto subito lo aveva costretto ad agire in rispetto del regolamento”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che dopo che l’arbitro aveva concesso un calcio di rigore a carico dell’U.S.SAN ZACCARIA, il calc.BAIOCCHI, portiere della stessa, offendeva gravemente l’arbitro che ne decretava l’espulsione ed il calciatore colpiva il fondo schiena dell’arbitro con un forte calcio, che procurava acuto dolore e induceva il direttore di gara a sospendere definitivamente la partita; - ritenuto che per il grave ed oltraggioso gesto compiuto dal calc.BAIOCCHI non possano essere accolte le istanze della ricorrente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 15.12.2007 del calc.BAIOCCHI FILIPPO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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