COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/02/2005 Gare del campionato Promozione DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 2/2005 COLORNO – SALSOMAGGIORE CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/02/2005 Gare del campionato Promozione DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 2/2005 COLORNO - SALSOMAGGIORE CALCIO Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che: alla fine della gara, mentre l'assistente ufficiale n. 1 si accingeva a rientrare negli spogliatoi, il calciatore n. 3 TORTINI GIOVANNI della soc. COLORNO gli rivolgeva espressioni offensive e minacce. Subito dietro sopraggiungeva il n. 5 FAELLI CRISTIAN della soc.COLORNO: anch'egli rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'assistente ufficiale n. 1. Di seguito il n. 10 TOGNINI ALESSANDRO della soc. COLORNO cercava di far cadere la bandierina dell'assistente ufficiale n. 1 dando una manata e proferendo inoltre espressioni offensive. Con grande difficolta' tra spinte e strattonamenti l'assistente ufficiale n. 1 raggiungeva il corridoio che immette negli spogliatoi subendo inoltre insulti e minacce dal personale addetto alla Forza pubblica sostitutiva. Nella circostanza all'ingresso che immette nel corridoio degli spogliatoi l'assistente ufficiale n.1 veniva avvicinato dal sig. DEANTONI ROSOLINO Dirigente addetto agli Ufficiali di gara della soc. COLORNO il quale visibilmente alterato e con fare minaccioso apriva violentemente la porta dello spogliatoio facendola sbattere con violenza contro il muro urlando inoltre proteste e frase offensive. Successivamente il DEANTONI avvicinava nuovamente l'assistente ufficiale n. 1 urlando e colpendolo con un violento pugno alla mandibola sx procurandogli gran dolore e facendogli perdere l'equilibrio. Il DEANTONI cercava nuovamente di colpire l'assistente con un calcio ed un secondo pugno non riuscendovi perche' schivato dallo stesso assistente. Pur scosso e dolorante riusciva ad entrare nello spogliatoio dell'arbitro dove si introduceva anche il DEANTONI che voleva conferire con l'arbitro. L'assistente ufficiale, scosso e non ritenendo di essere al sicuro con il DEANTONI nello spogliatoio, visto sopraggiungere un dirigente della soc. SALSOMAGGIORE chiedeva il suo aiuto a chiamare i carabinieri che sopraggiungevano. La terna arbitrale lasciava lo stadio scortata dai carabinieri; l'assistente raggiungeva l'Ospedale civile di Parma dove veniva sottoposto a visita evidenziando: "contusione emimandibola sinistra con prognosi di gg. 5 s.c." Osserva questo G.S. che: la vicenda presenta caratteristiche di particolare gravita' sotto diversi profili che incidono severamente sul grado di responsabilita' dei dirigenti. L'episodio piu' grave e' costituito dalla violenza subito dall'assistente ufficiale n. 1. Tali considerazioni evidenziano l'aspetto della straordinaria gravita' del fatto e del comportamento assunto dagli addetti al Servizio di forza pubblica sostitutiva. L'evidenza della responsabilita' e' dimostrato dal rilievo che l'aggressione all'assistente uff. n. 1 costituisce l'epilogo di una serie di condotte violente verso lo stesso, manifestato in ripetute circostanze dalle spinte alle ingiurie proferite con modi intimidatori. Grave il comportamento assunto dal dirigente addetto agli ufficiali di gara quindi a lui incombe una sanzione piu' severa in quanto il suo dovere e' la tutela della sicurezza della terna arbitrale (Art. 65 NOIF). P.T.M. Infligge per tutti i fatti sopradescritti e valutati: Calciatore non espulso dal campo soc. COLORNO TORTINI GIOVANNI gg. 4; calciatore non espulso dal campo soc. COLORNO FAELLI CRISTIAN gg. 3; calciatore non espulso dal campo soc. COLORNO TOGNINI ALESSANDRO gg. 4; Dirigente addetto agli ufficiali di gara soc. COLORNO DEANTONI ROSOLINO: squalifica fino al 06.02.2010. Dirigente accompagnatore ufficiale soc. COLORNO NIZZOLI MAURO: squalifica fino al 02.03.2005 perche' in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dopo la fine della gara, non ha adottato misure piu' efficaci a tutela dell'assistente ufficiale n. 1. PECCI WILLIAM, addetto alla F.P.S. della soc. COLORNO: squalifica fino al 08.05.2005 perche',incaricato dalla propria societa' al mantenimento della forza pubblica sostitutiva, rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'assistente dell'arbitro e non prestava la dovuta assistenza. NIERO MAURO, addtto alla F.P.S. della soc. COLORNO,: squalifica fino al 08.05.2005 perche',incaricato dalla propria societa' al mantenimento della forza pubblica sostitutiva, rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'assistente dell'arbitro e non prestava la dovuta assistenza. Ammenda alla soc. COLORNO di Euro 120: perche' propri sostenitori rivolgevano espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale. Si pongono a carico della soc. COLORNO i danni subiti dall'assinte dell'arbitro, se ed in quanto richiesti.
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